Morbo di Cooley e Anemia Mediterranea
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Ammonta ad Euro 458,20 al mese esentasse, l'indennità che l'INPS deve riconoscere e pagare ai lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e depranocitosi, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e poi estesa dalla legge 350/03 anche ai portatori di talassodepranocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, diagnosticate dalle ASL. L'indennità in argomento è attribuita a tutti i lavoratori (dipendenti del settore pubblico e privato, autonomi, liberi professionisti, parasubordinati, etc.). Detta indennità, pari alla pensione minima INPS, è cumulabile con le retribuzioni da lavoro e con i redditi da lavoro autonomo e con qualsiasi prestazione pensionistica. Naturalmente, essenso essa un trattamento assistenziale, è esente da Irpef. Rerquisiti per avere la citata indennità: 1) avere almeno 35 anni di età; 2) avere versato almeno 10 anni di contributi al proprio fondo previdenziale. Per la verifica del requisito contributivo sono presi in considerazione tutti i contributi accreditati: da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da lavoro parasubordinato, da contribuzione figurativa, da versamenti volontari. Nei casi in cui la contribuzione necessaria per raggiungere il requisito di anzianità risulti in tutto o in parte versata ad altri Enti (esempio INPDAP), la documentazione rilasciata da tali Enti attestante l'anzianità contributiva posseduta deve essere allegata alla domanda. Si chiarisce che l'indennità è legata ai soli requisiti sanitari, anagrafici e contributivi. Perciò nessun controllo è previsto per la situazione reddituale e la riscossione di eventuali altre prestazioni previdenziali o assistenziali. Il pagamento è mensile e avviene attraverso uffici postali o banche. Se l'interessato è titolare di pensione, il pagamento dell'indennità viene unificato con detta pensione. E' altresì possibile delegare altra persona a riscuotere l'indennità.
VINCENZO MANZIONNA CNA TRIGGIANO |
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04/09/2009 |
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