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Statuto Metropolis


Lo statuto dell'associazione di promozione sociale Metropolis, allegato .zip a fondo pagina.
statuto

STATUTO

Associazione di promozione sociale “METROPOLIS”

Articolo 1

Denominazione Sociale

E’costituita  l’associazione di promozione sociale non lucrativa denominata METROPOLIS, ai sensi della Legge 383 del,con sede legale in Triggiano (BA), alla via Piave nr. 4.

Articolo 2

Oggetto Sociale

L’Associazione riconoscendo il valore dell’associazionismo che nelle sue molteplici attività è espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, promuove nel territorio di Triggiano (BA) e limitrofo, lo sviluppo sociale, civile e culturale attraverso la conoscenza tecnologica multimediale ed informatica. Il compito dell’Associazione  “Metropolis” è quello di svolgere attività sociale a favore dei suoi soci e di chi utilizza uno strumento informatico in generale.  

L’Associazione impiegando tutte le risorse culturali, sociali ed economiche a sua disposizione potrà esercitare la sua funzione nei seguenti modi:

a)     Promuovere iniziative in campo culturale e sociale collaborando con le altre associazioni che operano sul territorio, con gli enti pubblici e privati;

b)    Promuovere e diffondere la cultura del Software Libero ed Open Source in generale, in tutti i suoi aspetti, scientifici,

 

 tecnologici, etici,  filosofici, organizzativi, legali e sociali;

c)     Utilizzare, come mezzo di aggregazione, di promozione e socializzazione la già esistente mailing list “TML-Triggiano Mailing List”;

d)    Favorire lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo informatico e culturale, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;

e)     Pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, privilegiando la via telematica;

f)      Collaborare con qualsiasi ente e organismo pubblico e/o privato, enti religiosi, associazioni e movimenti;

g)     Istituire servizi e strumenti di qualsiasi natura informatica per il territorio di Triggiano (Ba) e limitrofo;

h)     Promuovere iniziative di collezionisti, di hobbysti, di espositori e di appassionati informatici legati alla valorizzazione del territorio;

i)       Istituire un “Banco Informatico” per il riutilizzo di mezzi tecnologici datati, per la donazione ad altre associazioni ed enti non profit, preferibilmente muniti di software liberi e open source;

j)       organizzare e realizzare incontri di aggiornamento  nel campo dell’ informatica e della  telematica, attraverso convegni e stand  informativi;

k)     Collaborare con le agenzie educative del territorio, promuovendo laboratori creativi multimediali;

l)       Stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione di biblioteche multimediali, archivi telematici, sondaggi e proiezione di indice di gradimento;  

m)  Raccogliere mezzi finanziari utili al proseguimento delle finalità associative anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati attraverso la creazione o gestione di strumenti web.

Articolo 3

Requisiti- Onlus -

L’Associazione non ha fini di lucro ai sensi della Legge 460/97 e pertanto gli eventuali proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Si fa obbligo all’Associazione di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione con l’acquisto di beni per l’uso comune degli associati, con l’organizzazione di convegni su specifiche tematiche, con corsi di aggiornamento e con la realizzazione di altre attività istituzionali.   

Articolo 4

Organi Sociali – Soci -

L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza, nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati.

L’Associazione è costituita dai:

a)     Soci fondatori;

b)    Soci ordinari;

 

c)     Soci sostenitori;

d)    Amici dell’Associazione.

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e che versano annualmente la quota associativa prevista per i soci ordinari.

Sono Soci ordinari coloro che versano  la quota associativa annua nella misura  stabilita dall’Assemblea Generale dei Soci.

Sono soci sostenitori coloro che condividono gli scopi sociali dell’associazione e ne sostengono le attività con donazioni o contributi volontari, essi non sono soci effettivi  e non godono di elettorato attivo e passivo.

Sono Amici dell’Associazione coloro i quali, pur non avendo chiesto di essere ammessi come soci, condividono e contribuiscono agli scopi sociali.

Si ribadisce inoltre, che i Soci presentano la loro attività in forma volontaria, libera e gratuita per il proseguimento dei fini istituzionali. Il Socio, maggiore di età, ha il diritto di voto nell’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione e le

modifiche dello statuto e dei programmi secondo le norme dell’articolo 5.

Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressamente domanda al Consiglio Direttivo, che a sua volta ne darà comunicazione all’Assemblea Generale dei Soci, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno di accettare integralmente quanto indicato

 

negli articoli dello Statuto dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo se entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda, non emette un provvedimento di rigetto, s’intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare e comunicare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all’associazione stessa. Con la perdita della qualifica di socio non si ha diritto alla restituzione della quota sociale versata. La qualifica di Socio si perde:

a)     Per dimissioni volontarie;

b)    Per mancato pagamento della quota associativa annuale;

c)     Per aver disatteso le finalità previste dall’Oggetto Sociale dell’Associazione, modificando con il loro comportamento le intenzioni primarie che sono alla base dell’associazionismo di promozione sociale (senza finalità di lucro e nella piena democrazia interna). Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare e notificare il provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso l’escluso  non condivide le ragioni dell’esclusione, egli può, entro 30 giorni dalla notifica, rivolgersi all’Assemblea Generale dei Soci.  

Possono essere soci anche gli enti pubblici e privati,

 

le associazioni, fondazioni e altre istituzioni private.

Si invocano le agevolazioni e la speciale disciplina fiscale a favore dei soci come prevista dalla Legge 07/12/2000, nr. 383.

Articolo 5

Organi Sociali - Assemblea Generale dei Soci-

L’Assemblea Generale dei Soci è l’Organo statutario al quale sono riservate le decisioni più importanti della vita sociale dell’Associazione. L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile), ed in via straordinaria, quando lo dispone il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci.

L’Assemblea Generale dei Soci:

a)     Nomina ogni tre anni il Consiglio Direttivo, da nr. 4 soci;

b)    Delibera la misura della quota annua dei soci ordinari;

c)     Approva il bilancio consuntivo dell’Associazione, nei termini statutariamente previsti;

d)    Ratifica le modifiche al presente Statuto approvate  dal Consiglio Direttivo;

e)     Delibera sui programmi e sulle attività culturali, sociali e sui progetti presentati dai soci;

f)      Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

g)     Ratifica  l’ammissione dei nuovi soci, i recessi e l’esclusione dei soci approvate dal Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea Generale dei Soci è legalmente valida, in prima

convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.  

Articolo 6

Organi Sociali – Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo, formato da 4 soci, è composto oltre dal Presidente, dal Vicepresidente dal Tesoriere e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Inoltre al Consiglio Direttivo spetta:

a)     eleggere il Presidente dell’Associazione;

b)    eleggere il Vicepresidente;

c)     eleggere il Tesoriere e il Segretario;

d)    approvare le modifiche al presente Statuto da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci;

e)     deliberare il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;

f)      stabilire le linee programmatiche e di indirizzo delle attività culturali e sociali dell’Associazione, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci;

g)     provvedere a deliberare le adesioni dei nuovi soci, i recessi o l’esclusione dei soci, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci;

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta

ogni sei mesi, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

suoi componenti. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Articolo 7

Organi Sociali – Presidente dell’Associazione -

Il Presidente dell’Associazione è il rappresentante legale verso i terzi e in giudizio dell’Associazione per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente deve essere maggiorenne. Egli ha il compito di mettere in pratica le decisioni assunte e deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci. Inoltre ha il compito di:

a)       convocare l’Assemblea Generale dei Soci secondo le modalità previste dall’articolo 5;

b)       convocare il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall’ articolo 6;

c)       cura la predisposizione del bilancio consuntivo, presentando il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio trascorso, che va dallo 01/01 al 31/12 di ogni anno, il primo a partire dal 31/12/2004, da sottoporre all’approvazione del  Consiglio Direttivo e poi dall’Assemblea Generale dei Soci, corredandoli di idonee relazioni;

d)       raccogliere le adesioni dei nuovi soci, i recessi o l’esclusione dei soci, dando comunicazione all’Assemblea Generale dei Soci, che ne ratifica la decisione del Consiglio Direttivo;

e)       rappresentare in giudizio l’Associazione;

f)        rispondere, verso i terzi creditori, in via sussidiaria per le obbligazioni assunte per conto dell’Associazione;

g)       dura in carica tre anni e può essere rieletto;

h)       firma i mandati di pagamento.   

Articolo 8

Organi Sociali – Vicepresidente–

Il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dallo stesso ad assolvere determinate sue attribuzioni. Il Vicepresidente dura in carica tre anni.  

Articolo 9

Organi Sociali – Il Tesoriere –

Il Tesoriere dell’Associazione, eletto dal Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta e ha la responsabilità della cassa dell’Associazione. Provvede agli incassi e ai pagamenti di mandati emessi e firmati dal Presidente, inoltre ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili e della documentazione di spesa e delle risorse economiche. Il Tesoriere dura in carica tre anni.

 

Articolo 10

Organi Sociali – Il Segretario –

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni

dell’Assemblea Generali dei Soci e del Consiglio Direttivo, aggiorna il libro dei Soci e coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario dura in carica tre anni.

Articolo 11

Risorse Economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività programmate da:

a)       quote annue e contributi dei soci;

b)       eredità, donazioni e lasciti;

c)       contributi dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, di Enti Privati o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)       contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;

e)       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi Istituzionali;

f)        erogazioni liberali degli associati e di terzi ;

g)       entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a

  premi;

h)       altre entrate compatibili con le finalità Sociali dell’Associazione di Promozione Sociale.  

Articolo 12

Libri Sociali e Libri Contabili

Sono Libri Sociali:

a)       Libro dei Soci

b)       Libro dei Verbali delle Assemblee Generali dei Soci;

c)       Libro dei Verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo.

Sono Libri Contabili:

a)     Il  rendiconto economico-finanziario;

b)    La documentazione di spesa e delle risorse economiche.

Sia i Libri Sociali che i Libri Contabili saranno conservati presso la Sede dell’Associazione.

Articolo 13

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell’Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 14

Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie per il mancato raggiungimento degli

 

scopi sociali e per il venir meno delle finalità statutarie.

Inoltre, può essere richiesto lo scioglimento per deliberazione

dell’Assemblea Generale dei Soci, con la maggioranza dei tre

quarti dei soci iscritti.

Articolo 15

Devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio viene devoluto ad altra associazione onlus presente sul territorio stabilito dall’Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 16

Norme conclusive

Per tutto ciò che no è previsto dal presente statuto si rimanda alle norme in materia disciplinate dal codice civile.

Triggiano, lì 28 febbraio 2004

    Letto, approvato e sottoscritto

stat.zip 02/11/2004

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