DECRETO LEGGE N. 93/2008
Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno di imposta 2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali si continua a doversi pagare l'ICI beneficiando della detrazione stabilita dal Comune in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del sopra citato D.Lgs. n. 504/1992, ossia l'abitazione di residenza anagrafica, salvo prova contraria.
La stessa norma di esclusione si applica anche alle unità immobiliari assimilate dalla legge all'abitazione principale e più precisamente:
1. la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. n. 504/1992); 2. le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992); 3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art. 1, comma 4-ter, D.L. n. 16/1993 convertito in Legge 75/1993).
L'esclusione dall'I.C.I. opera infine anche nei confronti delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dai Regolamenti comunali (art. 1, comma 2, D.L. n. 93/2008). Possono rientrare in tale casistica:
4. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, nel grado di parentela stabilito dal Comune; 5. 5) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tale unità in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata nè abitata da altri soggetti a qualunque titolo.
L'esclusione dal pagamento dell'ICI si applica anche alle c.d. "pertinenze" dell'abitazione principale o delle unità immobiliari ad essa assimilate dalla legge o dai Regolamenti comunali, nei limiti e alle condizioni stabilite dai singoli Comuni.
Per l'applicazione di tali ultime disposizioni è quindi indispensabile consultare il Regolamento ICI vigente nel Comune in cui sono situati gli immobili.
Rimangono, invece, tenuti al pagamento dell'ICI:
1. i soggetti passivi la cui abitazione principale è iscritta a catasto nelle categorie A1, A8 e A9; 2. i proprietari nonchè i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su aree fabbricabili, terreni e fabbricati non rientranti nelle fattispecie di abitazione principale o assimilate come precedentemente enucleate; 3. i locatari, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing). In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto obbligato al pagamento a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria; 4. i concessionari titolari di concessioni su aree demaniali.
I titolari di una delle situazioni precedentemente indicate devono pagare proporzionalmente al valore della loro quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è considerato come mese intero.
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