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Locandina inaugurazione - Grafica: Francesco Necchia
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Se volessimo tradurre il vocabolo "Oratorio" in tutte le lingue, ci risulterebbe molto difficile poiché è una parola italiana che, per essere tradotta ha bisogno di più parole. Oratorio esprime l'esperienza semplice e significativa dell'essere accolti come in casa propria, rendendola ampia e varia come un mondo bello e abitabile.
In tal contesto, oggi 26 maggio, giornata dedicata a San Filippo Neri, (Giornata degli Oratori) la Chiesa Matrice di Triggiano è lieta di annunciare che sabato 22 giugno 2008 sarà inaugurato l'Oratorio "Sacro Cuore" di Triggiano in via Oriente.
Pubblichiamo il programma: - ore 10,00 Processione dell'immagine di "Gesù Bambino Stante", con i bambini della Prima Comunione, che indosseranno l'abito, dalla Chiesa Madre all'Oratorio "Sacro Cuore", percorrendo via Carroccio, p.zza la Croce, via Dante, p.za V. Veneto, via Oriente. - ore 10,30 Solenne Celebrazione Eucaristica, seguita dalla benedizione dei campi da gioco nella memoria del Cav. Vito Lombardi a cui è dedicata la struttura sportiva. - ore 12,00 Momento di fraternità e di condivisione comunitaria.
La cittadinanza è invitata.
In allegato (solo su TMLand) troverete un documento redatto da Don Massimiliano Sabbadini, presidente del FOI (Forum Oratori Italiani) riguardante le Leggi sugli oratori: conoscenza, possibilità, limiti, risvolti pastorali. Una risposta concreta su tante domande dopo le ultime Leggi nazionali e regionali recentemente approvate: _______________________________________________________
LEGGE NAZIONALE "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo " Art. 1. 1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia. 2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate. 3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1. Art. 2. 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Art. 3. 1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.
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LEGGE PER LA REGIONE PUGLIA "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia" (Estratto) Art. 1 Finalità 1 . La Regione Puglia programma e realizza sul territorio un sistema integrato d'interventi e servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi e le finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in coerenza con i principi della Costituzione, come riformata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2 . AI perseguimento delle finalità della presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono la Regione, gli enti locali, i soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali. 3 . La Regione riconosce la funzione sociale degli oratori e ne sostiene l'attività nell'ambito delle iniziative programmate dal piano regionale socio-assistenziale.
4 . Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, la Regione promuove la partecipazione attiva dei cittadini attraverso il contributo delle organizzazioni sindacali,delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.
5 . La Regione Puglia contrasta ogni forma d'emarginazione e ispira gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. A questo fine la Regione Puglia predispone programmi mirati per il superamento di tutte le istituzioni chiuse e separate che limitano o impediscono relazioni sociali e con esse il naturale sviluppo della persona umana. Art. 11
Sistema informativo 1 . La Regione, nell'ambito del sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della I. 328/2000, in . collaborazione con le Province e i Comuni, singoli e/o associati, istituisce il sistema informativo regionale. 2 . 11 sistema informativo dei servizi socio-assistenziali è strumento per la tempestiva acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla conoscenza dei bisogni sociali finalizzata alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. 3 . Il Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, assume la denominazione di Centro regionale di documentazione per le politiche sociali, opera quale centro regionale di raccolta ed elaborazione dati sulle problematiche sociali e può essere articolato per macro-tematiche. Nell'ambito del Centro regionale di documentazione per le politiche sociali opera, quale sezione autonoma del medesimo, il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza già istituito dalla I.r. 10/1999, in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451. La sezione provvede a raccogliere esclusivamente i dati relativi ai minorenni e collabora nell'elaborazione delle politiche sociali regionali in favore dei medesimi. Nell'ambito del Centro regionale di documentazione per le politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per le politiche sociali quale organismo tecnico scientifico di consultazione e sostegno alla programmazione regionale.
Art. 16 Concorso del terzo settore 1 . La Regione e gli enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del terzo settore e valorizzano l'apporto delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale attraverso azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti. 2 . I soggetti del terzo settore di cui all'articolo 1 partecipano alla programmazione e alla progettazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali. 3 . Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri regionali, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all'articolo-43 per valorizzare il loro apporto all'erogazione dei servizi. 4 . La Regione e gli enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali. 5 . Il regolamento regionale individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti.
Art.18 Soggetti privati 1 . I soggetti privati, a scopo di lucro e non, operanti nel settore dei servizi socioassistenziali partecipano alla realizzazione e alla gestione dei servizi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 21 Strutture per minori 1 . Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie: a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti; e) centro socio-educativo diurno; f) asili nido. 2 . La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. 3 LA comunità educativa struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. 4 . La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa. 5 . La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. 6 . Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza. 7 . L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Il testo integrale della legge è consultabile all'indirizzo: http://bur.regione.puglia.it/pubblicazioni/documenti/XXXIV/bur-99/6.ASP?id=1034
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